Art. 6.
(Norma transitoria).

      1. In via transitoria hanno diritto all'iscrizione agli ordini professionali di cui all'articolo 4 della presente legge, tutti coloro che, alla data di entrata in vigore della medesima, sono in possesso del diploma di ottico e di un attestato rilasciato da un istituto o scuola superiore di optometria, o da istituto analogo, direttamente istituiti da enti pubblici territoriali o da questi riconosciuti.
      2. L'iscrizione agli ordini professionali di cui all'articolo 4 è altresì consentita agli ottici che dimostrano di aver esercitato continuamente la professione di ottico-optometrista per almeno quindici anni prima della data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Gli ottici che non soddisfano almeno uno dei requisiti stabiliti dai commi 1 e 2 possono comunque accedere all'esame di Stato di abilitazione previa frequenza di un apposito corso di formazione la cui organizzazione e i cui contenuti sono disciplinati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca.